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Bonus edilizia, riparte la cessione multipla del credito

Il Decreto anti-frode, anche grazie a Cna, riscrive nuovamente la disciplina abrogando la stretta prevista per i bonus

Bonus edilizia, riparte la cessione multipla del credito

Il “Decreto Anti-frode ed energia rinnovabile”, anche dietro le osservazioni avanzate dalla Cna, riscrive nuovamente la disciplina relativa alla cessione del credito, disponendo in primis l’abrogazione della stretta prevista per i bonus edilizi dall’articolo 28 del decreto Sostegni-ter.

Si assiste, dunque, ad una ripresa del mercato della cessione del credito con un sistema di vigilanza diverso sempre volto a contrastare le frodi.

In sintesi, il “Decreto Anti-frode ed energia rinnovabile” stabilisce che:

a) il credito d’imposta maturato, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito, potrà essere ceduto una sola volta, fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni ma solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari abilitati e assicurazioni. Le stesse regole trovano applicazione anche per i bonus Covid cedibili ai sensi dell’articolo 112 del decreto Rilancio, quali ad esempio il credito d’imposta per la sanificazione e per i canoni di locazione;

b) a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dalle opzioni per la monetizzazione del superbonus e degli altri bonus edilizi non potranno essere ceduti parzialmente dopo l’invio della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Non sono quindi ammesse le cessioni parziali, e sarà introdotto un codice identificativo univoco per il trasferimento dei crediti fiscali. Tale codice dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni, secondo le modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento;

c) per i tecnici che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro;

d) il tecnico è tenuto ad adeguare le assicurazioni professionali dal momento che per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;

e) è possibile la cessione dei crediti dopo il sequestro penale.

Nell’attesa che i provvedimenti attuativi emanati dall’Agenzia delle Entrate definiscano le modalità operative per l’invio delle comunicazioni d’opzione, è stata sottoposta all’attenzione della stessa la questione relativa alle comunicazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, per le quali, ad avviso di Cna, non dovrebbero valere le limitazioni previgenti alla cessione del credito.

Altra questione di rilievo evidenziata all’Agenzia riguarda l’aumento dei costi derivanti dal vincolo da parte dei professionisti di stipulare singole polizze per ciascun intervento comportante attestazioni o asseverazioni al fine di parametrare il massimale agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. A nostro avviso, una lettura sistematica del nuovo comma 14 dell’articolo 119 del DL 34/2020, renderebbe ammissibile la previsione di stipulare un’unica polizza, a patto che sia in grado di garantire la copertura assicurativa di ogni singolo intervento oggetto di attestazioni o asseverazioni.